lunedì 16 luglio 2007

LA POSIZIONE DEL PRI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
GLI INTERVENTI IN AULA DEL SEN.ANTONIO DEL PENNINO



MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2007
(Antimeridiana)



DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti che ho presentato insieme ai colleghi Biondi e Ziccone ma, in particolare, mi vorrei soffermare sull'emendamento che si riferisce alla questione già sollevata dal collega D'Onofrio del numero delle volte nelle quali è possibile il passaggio, nel corso della carriera, tra funzione requirente e funzione giudicante.
Abbiamo apprezzato in discussione generale il limite che era stato introdotto dalla Commissione relativo alla non possibilità di trasferimento in distretti all'interno della stessa Regione ma vediamo che, in relazione agli ultimi diktat dell'Associazione nazionale magistrati, i senatori Formisano e Brutti si sono precipitati a presentare degli emendamenti che correggono e riducono tale previsione.

(Segue DEL PENNINO). Però, anche ammesso che la maggioranza resista su questo punto e che quindi il divieto di esercitare funzioni diverse da quelle precedentemente esercitate nell'ambito del distretto della stessa Regione permanga, la possibilità di modificare quattro volte nell'arco della carriera le proprie funzioni, passando per ben quattro volte dalla requirente alla giudicante o viceversa, annulla di fatto ogni barlume di separazione delle funzioni, che pur si è ritenuto di cercare di introdurre in qualche modo in questo provvedimento.
Allora, noi proponiamo con l'emendamento principale, l'emendamento 2.140, di prevedere una sola volta la possibilità di modificare le funzioni nel corso della carriera; con l'emendamento subordinato, l'emendamento 2.143, arriviamo a due, ma, prevederne quattro, come ha fatto la Commissione, significa obiettivamente dichiarare che tutto quello che è stato scritto sulla diversità tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti è una burla e non ha nessuna validità. Significa introdurre un continuo viavai all'interno della carriera di un magistrato tra quelle che sono le due funzioni e, quindi, si vanificherebbe ogni significato della riforma. Per tale ragione confido sulla possibilità di accogliere i nostri emendamenti.
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2007
(Pomeridiana)
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, contesto anch'io l'interpretazione che ella ha dato dichiarando che sono preclusi tutti gli emendamenti fino al 2.145, perché se lei mette in votazione la parte relativa al «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera», lei obiettivamente toglie ogni significato innovativo all'emendamento che viene proposto, che intende sostituire alle parole «per non più di quattro volte nell'arco di una intera carriera» le parole «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera» e così via.
Se lei mette in votazione l'emendamento 2.138 solo per questa parte, lei può dichiarare preclusi gli emendamenti fino a 2.116, ma non può dichiarare preclusi gli emendamenti che sono stati presentati che prevedono di sostituire la formula quattro volte con due volte o con tre volte, perché sono emendamenti di portata modificativa radicalmente diversa.
GIOVEDI' 12 LUGLIO 2007
(pomeridiana)
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, annuncio il voto contrario dei senatori del Gruppo Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia su questo emendamento che il Governo ha presentato per soddisfare le richieste del ministro Di Pietro e far rientrare la dissidenza dei senatori dell'Italia dei Valori (ammesso che questa dissidenza sia rientrata dopo le dichiarazioni di stamattina del senatore Formisano).
Il voto è contrario perché con l'emendamento 2.134 (testo 3) si dà il colpo definitivo alla possibilità di un'effettiva separazione delle funzioni. Già con la norma - che non avete voluto modificare - che consentiva il passaggio da funzione requirente a giudicante per quattro volte nella carriera, si era posta una pietra sulla possibilità di separazione delle funzioni che pure era contenuta anche nel programma dell'Unione. Con questo emendamento si pone la pietra tombale, perché è evidente che si annulla anche quella modifica che era stata introdotta, rispetto all'ordinamento attuale, da parte della Commissione, che vietava il trasferimento da una funzione all'altra all'interno dello stesso distretto.
Ma qui siamo in presenza, signor Presidente, non solo di un atto che vanifica l'obiettivo della separazione delle funzioni, ma di un autentico caso di schizofrenia legislativa, perché all'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 abbiamo suddiviso le funzioni in funzioni giudicanti di primo grado, di secondo grado, di legittimità e così via. Con questo emendamento si introduce un'ulteriore differenziazione delle funzioni, perché si parla di funzioni esclusivamente civili o del lavoro e di funzioni penali.
Allora, dovete tenere una coerenza tra ciò che avete previsto nel citato articolo 10 - in cui non si fa distinzione tra funzioni civili e penali - e ciò che invece introducete con questo emendamento, modificando sostanzialmente la previsione normativa su cui già ci eravamo pronunciati. Queste sono le ragioni per cui voteremo contro l'emendamento 2.134 (testo 3).

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